Antiriciclaggio

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Antiriciclaggio

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l’economia e la sicurezza dei cittadini e possono determinare effetti destabilizzanti per il sistema finanziario.

Il Legislatore dell’Unione Europea, nel corso degli ultimi anni, ha prestato grande attenzione alla materia dell’antiriciclaggio, nella consapevolezza, acquisita negli anni, dell’inadeguatezza dei soli presidi repressivi a fronteggiare fenomeni criminali particolarmente insidiosi quali il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in grado di minare l’integrità e la stabilità del sistema finanziario e di compromettere l’economia “sana”.

Tali fenomeni hanno avuto e continuano ad avere una dimensione transnazionale e ciò ha comportato un significativo processo di armonizzazione delle regole e della vigilanza tra i diversi Paesi. L’obiettivo è quello di evitare che chi movimenta fondi di provenienza illecita o finanzia il terrorismo possa approfittare delle lacune nelle reti di protezione predisposte dai vari Paesi.

La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da un’articolazione di fonti rappresentata da standard internazionali, norme europee e convenzioni internazionali.

La normativa antiriciclaggio nazionale è, altresì, rappresentata dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato con la Legge 10 maggio 2023, n.112, nonché dai Provvedimenti delle Autorità di Vigilanza di settore.

Con tale decreto il legislatore ha cercato di adeguare il sistema di prevenzione italiano agli standard sovranazionali, introducendo una figura di riciclaggio parallela e per certi aspetti più ampia rispetto a quella penalistica (artt. 648 c.p. (ricettazione), 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio). L’obiettivo di tale “ampliamento” è stato quello di pervenire ad una maggiore tutela dell’integrità del sistema economico/finanziario scongiurandone l’utilizzo ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Punto essenziale del sistema preventivo dettato dal D.lgs. 231/2007 è, pertanto, la scelta di assoggettare determinati operatori economici (i cd. soggetti obbligati) a una serie di obblighi operativi fondati su meccanismi di controllo e di collaborazione attiva con le Autorità di vigilanza e gli Organi investigativi. Tali obblighi consistono nella predisposizione di adeguate misure che permettano di verificare l’integrità dei soggetti con cui si intrattengono dei rapporti economici o nei confronti dei quali si offrono servizi o prestazioni professionali, di individuare e valutare l’eventuale livello di rischio di commissione di reati di riciclaggio da parte dei soggetti verificati e, conseguentemente, di segnalare all’Autorità le situazioni anomale o sospette.

Il legislatore ha, pertanto, agito con l’intento di dar vita ad un sistema fortemente preventivo, radicato sul coinvolgimento cogente di determinate categorie di operatori economici a cui viene chiesto di collaborare nelle attività di individuazione e gestione dei rischi.

Nel corso degli anni le tipologie di “destinatari” sono aumentate anche per tenere conto della digitalizzazione del mondo finanziario, includendo nel novero anche i c.d. wallet provider e gli exchanger senza alcuna limitazione all’attività di conversione di valute virtuali (D.lgs. 90/2017).

L’impostazione data dal legislatore rende tuttavia necessario che TUTTI i soggetti destinatari degli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007 – in particolare, quelli organizzati in forma societaria – si adoperino fattivamente per creare al loro interno idonei sistemi organizzativi e di gestione in grado di ottemperare in modo completo a quanto normativamente imposto. Nello specifico, l’esigenza di cui sopra potrà ritenersi assolta mediante l’adozione di precisi presidi organizzativi, volti a garantire la piena conoscenza dei clienti, la tracciabilità delle transazioni finanziarie ad essi collegate e la valutazione dei relativi rischi di utilizzo del sistema economico ai fini di riciclaggio (o finanziamento del terrorismo) sino a giungere, da ultimo, all’individuazione ed alla segnalazione delle operazioni sospette. Nell’ambito organizzativo interno delle compagini societarie destinatarie del D.lgs. 231/2007 deve, pertanto, considerarsi di primaria importanza lo sviluppo di un assetto organizzativo destinato alla compliance antiriciclaggio, in virtù del quale diventi possibile garantire una piena uniformità nelle operazioni di adeguata verifica e di valutazione del rischio nonché nella supervisione sulla corretta esecuzione delle stesse e definire elementi univoci per la individuazione delle situazioni degne di segnalazione.

Tali specifici e stringenti vincoli operativi imposti ai soggetti obbligati ex D.lgs. 231/2007, si riflettono anche sul sistema preventivo della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, ad ulteriore testimonianza della stretta interconnessione di tutte le componenti della compliance aziendale.

Ed infatti, anche i soggetti obbligati ex D.lgs. 231/2007 devono optare – anche – per l’adozione di un Modello 231 idoneo ed efficace a prevenire e a contrastare i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001. A sua volta, il Modello 231 adottato dall’organo dirigente di un soggetto obbligato può considerarsi idoneo alla prevenzione dei reati in argomento se – e solo se – nel suo ambito, è contemplato, tra gli altri, il rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007.

Il Modello 231 sarà, pertanto, chiamato – nelle parti concernenti la prevenzione dei delitti richiamati dall’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 – a diventare parte integrante del più ampio sistema antiriciclaggio predisposto dall’ente in conformità al D.lgs. 231/2007 ed a coordinarsi sinergicamente con lo stesso al fine di adempiere gli obblighi sopra descritti e di condividere i flussi informativi e di vigilanza sull’attuazione di quanto previsto.

Con l’inclusione nel catalogo 231 dei reati di cui agli artt. 648 ss. c.p. è, altresì, venuto alla luce un impianto normativo incentrato sulla necessaria trasposizione degli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2007 (al cui inadempimento consegue l’irrogazione di sanzioni dirette per i soggetti coinvolti) nell’universo esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La compenetrazione tra le due normative ed i rispettivi presidi stringenti è un efficace strumento atto alla prevenzione dell’utilizzo del sistema economico e finanziario a scopi illeciti ed allo sviluppo di una importante eticità d’impresa volta a contrastare, anche dall’interno, una sua possibile deriva criminale.

Ai fini del rispetto degli obblighi imposti dal D.lgs. 231/2007 e, conseguentemente, della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, è, infatti, di fondamentale importanza che i soggetti obbligati adottino presidi adeguati commisurati ai rischi individuati e rilevati in concreto nell’esercizio della propria attività, che le aziende promuovano una cultura per sensibilizzare e formare i destinatari del Modello 231 ed, infine, che vi sia una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti volta a favorire lo scambio di informazioni, al fine di consentire una vigilanza più efficace sulle attività sociali interessate dalle tematiche connesse.

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