Mercato della videosorveglianza: la normalità è 9 impianti su 10 irregolari

La soluzione che porta sicurezza e serenità

Qualche mese fa abbiamo messo in fila tutti i requisiti GDPR per la videosorveglianza. Oggi ci concentriamo su ciò che decide davvero la legittimità di un impianto: la procedura.

Partiamo con la descrizione riassuntiva dell’iter che porta all’accensione delle videocamere:

l’immagine sopra rappresenta i tre momenti principali che precedono l’attivazione dell’impianto: l’acquisizione del cliente, montaggio e la parte burocratica.

Spoiler: qui nasce già l’errore tipico: l’impianto si accende prima che si accendano le carte.

Per il tecnico l’installazione è la fine; per il cliente, l’inizio. Da lì parte il tratto difficile: due autorità, due regimi, una responsabilità.

Andiamo ad analizzare il doppio binario normativo:

  • ⚖️ GDPR (Reg. UE 2016/679) tutela chiunque venga ripreso: informativa a due livelli, tempi di conservazione contenuti (24–48h salvo eccezioni ben motivate), minimizzazione dell’inquadratura, registro trattamenti, eventuale Data Protection Impact Assessment (DPIA), linee guida EDPB: oltre 72h serve motivazione stringente.
  • ⚖️ Statuto dei Lavoratori (art. 4): Se in azienda c’è almeno un lavoratore, prima di attivare l’impianto serve: accordo sindacale oppure autorizzazione Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Nell’istanza: finalità, modalità, planimetrie/angoli di ripresa, orari, tempi di conservazione.

Sotto il profilo del sistema sanzionatorio la differenziazione sta nella tipologia, infatti per il GDPR sono previste sanzioni amministrative rilevanti, per la seconda categoria, invece, si va nel penale. Vediamo cosa prevede per entrambe le categorie il sistema sanzionatorio:

Normativa GDPR

La normativa pone il suo focus su tre elementi fondamentali: l’informativa, la conservazione e la minimizzazione.

Massimali legali (GDPR, art. 83):

  • 👉 Fino a €10 mln / 2% del fatturato per violazioni “meno gravi”;
  • 👉 Fino a €20 mln / 4% per violazioni dei principi base.

Statuto dei lavoratori (Art.4)

  • 👉 l’autorizzazione (o l’accordo sindacale) va ottenuta prima di accendere l’impianto (Art. 4 dello Statuto dei lavoratori): i sistemi dai quali può derivare anche solo la possibilità di controllo a distanza possono essere installati/attivati solo previo accordo RSU/RSA o previa autorizzazione dell’INL.
  • 👉 La giurisprudenza ha chiarito che il reato sussiste anche con telecamere “spente”.
  • 👉 Contravvenzione: ammenda €154–€1.549 o arresto 15 giorni–1 anno (anche congiunti nei casi più gravi). La condotta incriminata è anche la sola installazione/messa in esercizio prima dell’autorizzazione.

Tenendo in considerazione quello che abbiamo detto fino ad ora, vi pongo un interrogativo:

“secondo voi, su 100 impianti di videosorveglianza che vediamo in giro, quanti sono davvero a norma e con le carte fatte bene?”

Per rendere più attendibile possibile la risposta alla domanda, bisogna analizzare i dati reali del mercato, a tal proposito vi inserisco una tabella:

Il trend va a peggiorare, infatti, se andiamo ad analizzare il report 2024, l’incidenza negativa aumenta:

  • ⚖️ GDPR: solo l’8% dei luoghi con telecamere espone cartelli conformi; nel 92% dei casi gli impianti non rispettano il GDPR (Cartello assente: 38%, cartello non conforme / vecchio / incompleto: 54%)
  • ⚖️ Art. 4 Lavoratori: nel 2024 l’INL ha definito 108.267 ispezioni con tasso di irregolarità 74% complessivo. Se allarghiamo il campo alla vigilanza tecnica, dove dentro ci sono anche i temi di sicurezza e impianti: l’irregolarità sale a oltre l’84%.”

Analizzando i dati riportati, la situazione sembra abbastanza grave, i dati che si evidenziano sono:

  • ⚠️ Il mercato reale è fatto di impianti non conformi: 9 su 10 sono sbagliati.
  • ⚠️ Il clima ispettivo è forte: Garante e INL non stanno fermi, e quando entrano in azienda trovano irregolarità in 3 casi su 4.

Campo pieno di trappole procedurali: senza guida, è quasi certo inciampare.

Perché i clienti sbagliano?

  • Mancanza di competenze interne: PMI, negozi e condomìni raramente hanno DPO o legale, molti chiedono “al tecnico”. (Le statistiche segnalano bassa sensibilità anche tra installatori).
  • Onere burocratico: il modello di cartello del Garante va usato e posizionato prima della zona sorvegliata, non basta “un cartello qualsiasi” e l’autorizzazione basata sull’art. 4 SL va chiesta prima di installare.
  • Trappole operative: riprese di aree non pertinenti o eccessivamente ampie violano il principio di minimizzazione.

A questo punto il cliente sembra spacciato: ha un’alta probabilità di ricevere un controllo unita ad una percentuale ancora più alta di ricadere nella 9 aziende su 10 che non sono a norma.

In pratica il cliente è l’unico a pagare, o no? E se rischiasse qualcosa anche chi installa?

la responsabilità legale finale è sempre del cliente, ma l’installatore ha un obbligo di diligenza professionale che, se violato, può portarlo a rispondere dei danni.

  • Obbligo dell’Installatore (La Diligenza): L’installatore non è un consulente legale, ma un professionista qualificato. Come tale, è tenuto per legge (Art. 1176 del Codice Civile) ad eseguire la sua prestazione con la “diligenza professionale” richiesta dalla natura dell’attività. Tradotto: DEVE ESSERE INFORMATO e, di conseguenza, INFORMARE.
  • Installare un impianto illegale senza aver informato e messo in guardia il cliente è una grave violazione della diligenza professionale.

Quali sono gli obblighi?

  • ⚖️ INL: informare che l’autorizzazione è del cliente prima dell’attivazione.
  • ⚖️ GDPR: installare secondo le regole e informare, inoltre, se si fa manutenzione, farsi nominare responsabile (Art. 28) e partecipare attivamente alla compliance.

Base Giuridica: Inadempimento contrattuale (violazione della diligenza professionale, Art. 1176 c.c.).

Il Danno Richiesto: Il cliente chiederà all’installatore un risarcimento pari a:

  • L’importo della sanzione pagata (danno emergente).
  • I costi sostenuti per regolarizzare o rimuovere l’impianto (danno emergente).
  • ✅ Eventuali danni reputazionali o d’immagine (lucro cessante).

Conclusioni

Cliente e installatore hanno ruoli diversi ma lo stesso obiettivo: la sicurezza.  I dati mostrano che, in questo momento, manca un pezzo e questo non completa il processo. La figura che manca è il professionista della compliance. Il professionista specializzato mette ordine, spiega il perché, gestisce l’iter, prepara gli atti, ottiene i via libera. Solo così, le telecamere smettono di essere un rischio e tornano a essere uno strumento di sicurezza legittima e difendibile.